Cos’è il Sismabonus?
Il Sismabonus è la detrazione fiscale che incentiva la messa in sicurezza sismica in Italia. Le opere di miglioramento e di adeguamento sismico, infatti, possono essere detratte dalle imposte IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o IRES (Imposta sul Reddito delle Società). Come previsto dal decreto legge n.63/2013, a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse differenti detrazioni fiscali.
Qual è la percentuale detraibile grazie al Sismabonus?
Grazie alla messa in sicurezza sismica è possibile usufruire a delle detrazioni fiscali previste dal Sismabonus. Nel dettaglio, spetta la detrazione fiscale del 50% ad ogni unità immobiliare fino ad un ammontare complessivo delle spese di 96.000 euro. Qualora dalla messa in opera degli interventi di miglioramento sismico derivi una riduzione del rischio sismico e il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spettante è il 70% della spesa sostenuta; se, invece, il passaggio è di due classi di rischio inferiori, la detrazione è pari all’80%.
Nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che portino ad una riduzione del rischio sismico che determini: il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 75% della spesa sostenuta; se il passaggio è pari a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’85%.
In quali zone sismiche è applicabile il Sismabonus?
Il Sismabonus è applicabile agli immobili localizzati in Italia nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Decreto Rilancio: Sismabonus 110%.
Con il Decreto Rilancio (Decreto Legge 19/05/2020 n.34) sale al 110% la detrazione prevista per le spese sostenute in zona sismica 1 e 2 per:
- lavori di messa in sicurezza sismica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il Sismabonus ordinario al 50%);
- lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini);
- lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini).
Inoltre, anche per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cioè il Sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%.
Il Sismabonus 110% si applica agli interventi effettuati in un condomini e singole unità abitative adibiti sia a prime case sia a seconde case.
In alternativa alla detrazione fiscale, il contribuente può usufruire dello sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari.
Qual è la procedura per calcolare la detrazione fiscale?
Per calcolare la detrazione fiscale introdotta dal Sismabonus è necessario calcolare la classificazione sismica prima e dopo l’intervento di messa in sicurezza sismica. A seguito del miglioramento ottenuto, attraverso il calcolo del PAM, viene quindi determinata la percentuale detraibile grazie all’incentivo.
In quanti anni verrà ripartita la detrazione fiscale del Sismabonus?
La detrazione fiscale introdotta con il Sismabonus viene ripartita, a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa, in 5 quote annuali di pari importo.
Il Sismabonus rimarrà in vigore fino al 2024
Il Sismabonus è la detrazione fiscale che incentiva le opere di miglioramento sismico su edifici esistenti. Sulla base del testo dell’art. 119 del D.L. 34/2020, come modificato dall’art. 1 del D.L. 59/2021, comma 3, emerge quanto segue: “La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente e rimarrà in vigore fino al 31/12/2024.
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